Con questo articolo dedicato alla Nuova Sabatini iniziamo un percorso per conoscere meglio le agevolazioni fiscali per le imprese, capire come funzionano, quali requisiti sono richiesti e quale limite temporale è previsto per accedervi.
La Nuova Sabatini è una misura messa in campo dal Ministero dello sviluppo economico per sostenere gli investimenti di chi acquista o acquisisce in leasing macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo e hardware, nonché software e tecnologie digitali.
Viene definita “nuova” rispetto alla legge Sabatini 1329 del 1965, che prevedeva agevolazioni per l’acquisto di macchinari per le Pmi e microimprese con almeno una sede operativa in Friuli Venezia Giulia. La Nuova Sabatini, che vale su tutto il territorio nazionale, è stata introdotta con il decreto-legge 21 giugno 2013 numero 69 ed è stata poi rinnovata negli anni, seppur con alcune modifiche. Per il 2019, sono stati stanziati 480 milioni di euro.
Nuova Sabatini: cosa prevede e quali imprese possono beneficiarne
La Nuova Sabatini ha l’obiettivo di facilitare l’accesso delle imprese al credito e accrescere la competitività del sistema produttivo del Paese. Agevola infatti l’acquisto di nuovi impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali, software e tecnologie digitali correlati all’attività produttiva svolta dall’impresa. Non sono invece ammissibili le spese relative a terreni e fabbricati, beni usati o rigenerati; sono esclusi anche componenti o parti di macchinari.
Le agevolazioni consistono in:
- concessione di un finanziamento, da parte di banche e intermediari1, che fino all’80% può essere assistito dalla garanzia del “Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese”, per un importo tra 20.000 e 2 milioni di euro, per una durata fino a 5 anni;
- contributo da parte del Ministero dello sviluppo economico a copertura degli interessi sui finanziamenti. Per i beni materiali e immateriali 4.0, il contributo è maggiorato del 30%.
Possono beneficiare dell’agevolazione le micro, piccole e medie imprese che sono regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese o nel Registro delle imprese di pesca, sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti – ovvero non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali – e non si trovano in condizioni tali da risultare imprese in difficoltà. Inoltre, è richiesta la sede in uno Stato Membro dell’Unione Europea, purché aprano una sede operativa in Italia entro il termine previsto per l’ultimazione dell’investimento.
Sono ammessi tutti i settori produttivi, inclusi agricoltura e pesca, ad eccezione di imprese che si occupano di attività finanziarie e assicurative o connesse all’esportazione.
L’iter della Nuova Sabatini: sette passi per ottenere l’agevolazione
Primo step per accedere alla Nuova Sabatini è la presentazione della richiesta di finanziamento e della domanda di accesso al contributo ministeriale, attestando il possesso dei requisiti, alla banca o all’intermediario finanziario.
Secondo passo, la banca/intermediario finanziario, dopo aver verificato che sia tutto in regola, trasmette al Ministero dello sviluppo economico la richiesta di prenotazione delle risorse relative al contributo.
Terzo step, se il Ministero conferma la disponibilità, la banca/intermediario finanziario trasmette al Ministero la delibera che attesta la concessione di finanziamento, con la documentazione inviata dalla stessa PMI in fase di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni.
Quarto, il Ministero adotta e trasmette all’impresa beneficiaria e all’ente finanziatore il provvedimento di concessione del contributo, con l’indicazione dell’ammontare degli investimenti ammissibili, delle agevolazioni concedibili e del relativo piano di erogazione.
Quinto, la banca/intermediario finanziario si impegna a stipulare il contratto di finanziamento con la PMI e ad erogare alla stessa il finanziamento in un’unica soluzione o, nel caso di leasing finanziario, al fornitore entro trenta giorni dalla data di consegna del bene ovvero alla data di collaudo se successiva. La stipula del contratto di finanziamento può avvenire anche prima della ricezione del decreto di concessione del contributo.
Sesto, ad investimento ultimato l’impresa compila, attraverso la piattaforma del Ministero, la dichiarazione che attesta l’ultimazione ed il pagamento a saldo dei beni oggetto dell’investimento e la richiesta di erogazione della prima quota di contributo e le trasmette al Ministero.
Infine, la PMI trasmette al Ministero le richieste di quote di contributo successive alla prima.
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1. È richiesto che siano aderenti all’Addendum alla convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico, l’Associazione Bancaria Italiana e la Cassa depositi e prestiti.