Tra le conseguenze più evidenti che l’emergenza sanitaria ha prodotto sull’economia, c’è stata la riduzione di liquidità a disposizione delle imprese, per effetto della crisi della domanda sia sul mercato interno che su quello estero, causati da due mesi di blocco delle attività.
Ad ormai un anno dal lockdown del 2020 e con l’emergenza sanitaria che per ora sembra contenuta dalla campagna vaccinale, permangono ancora esigenze di liquidità per le imprese. Lo dimostra, ad esempio, la rapidità con cui vengono esauriti i fondi stanziati dai bandi. La stampa ha dato, ad esempio, risalto all’esito del bando Digital Business della Regione Lombardia: i fondi, del valore di oltre 11 milioni di euro per e-commerce e Voucher 4.0, sono andati esauriti in un’ora.
Crisi di liquidità, l’effetto dei decreti
Da subito il Governo ha messo in atto una serie di misure per rispondere alle esigenze di liquidità. Hanno funzionato?
Secondo l’analisi del Ministero dell’Economia e delle Finanze, le imprese italiane non finanziarie con fatturato annuo fino a 50 milioni di euro e con un numero di dipendenti inferiore alle 250 unità avrebbero registrato complessivamente alla fine del 2020 un fabbisogno di liquidità pari a 103,2 miliardi di euro, in assenza di interventi di sostegno pubblici.
Le misure di sostegno per fronteggiare l’emergenza nei decreti “Cura Italia”, “Liquidità”, “Rilancio”, “Ristori”, “Ristori Bis”, “Ristori Ter” e “Ristori Quater” hanno contribuito ad attenuare fortemente gli effetti della crisi limitando il fabbisogno di liquidità delle imprese a 38,5 miliardi (con una riduzione del 62,7% del deficit potenziale) e hanno quasi dimezzato la percentuale di imprese in crisi di liquidità alla fine del 2020 (dal 42,4% al 22,1%).
Includendo nell’analisi gli schemi di garanzia pubblica sui finanziamenti previsti dal Decreto “Liquidità”, il deficit si ridurrebbe a 8,8 miliardi di euro.
Sostegni bis, cosa prevede a sostegno della liquidità
In questo quadro va letto il decreto Sostegni Bis, in vigore dal 26 maggio, che sostanzialmente estende o rafforza alcune misure già avviate con i precedenti decreti, per agevolare imprese e PMI nella ricerca di liquidità.
L’articolo 16, in particolare, dedicato alla moratoria di legge per le PMI, estende al 31 dicembre 2021 la sospensione dei pagamenti dei finanziamenti (rateali e non rateali) previste dal DL Cura Italia. Per i finanziamenti per i quali è possibile distinguere una quota capitale e una quota interessi, si potrà prorogare solo la sospensione del pagamento della quota capitale, per evitare riclassificazioni delle esposizioni in default.
Viene inoltre prorogato al 31 dicembre 2021 il Fondo di garanzia per le PMI previsto dal decreto Liquidità del DL Liquidità, con alcune modifiche. Ad esempio è stato previsto l’allungamento da 6 a 10 anni dei tempi di restituzione dei finanziamenti garantiti, ma, per le nuove operazioni, la percentuale di copertura della garanzia del Fondo viene ridotta dal 90% all’80%.
Anche per i finanziamenti di importo fino a 30.000 euro garantiti al 100% è previsto un abbassamento, a partire dal 1 luglio 2021, della percentuale di copertura al 90%. Inoltre, sempre da luglio 2021, viene eliminato il tetto al tasso d’interesse.
Sono state invece potenziate le garanzie sui finanziamenti a lungo termine finalizzati a progetti di ricerca e sviluppo e programmi di investimento di imprese fino a 499 dipendenti. In particolare:
- l’ammontare massimo dei portafogli di finanziamenti è innalzato da 300 a 500 milioni di euro;
- i finanziamenti inclusi devono avere durata compresa tra 6 e 15 anni e devono essere finalizzati per almeno il 60% a progetti di ricerca, sviluppo e innovazione e a programmi di investimenti;
- i soggetti beneficiari sono ammessi senza la valutazione del Fondo e la probabilità di default utilizzata è quella calcolata dal soggetto richiedente la garanzia sulla base dei propri modelli interni;
- la quota della tranche junior coperta dal Fondo può arrivare al 25% dell’ammontare del portafoglio di finanziamenti (contro l’attuale 8%), con una copertura dell’80% sulle perdite relative ai singoli finanziamenti.
Per quanto riguarda la Garanzia Italia di Sace, inoltre, il decreto Sostegni prevede modifiche analoghe a quelle del Fondo di garanzia per le PMI. Anche questa misura è stata infatti prorogata fino al 31 dicembre 2021 con possibilità di allungare, da 6 a 10 anni, i tempi di restituzione dei finanziamenti garantiti. Per i finanziamenti già garantiti è possibile richiedere un’estensione della durata fino a un massimo di 10 anni o la sostituzione con nuovi finanziamenti aventi durata fino a 10 anni.
Per la concessione della garanzia SACE a imprese con dipendenti superiori a 499 non sono previste riduzioni delle attuali percentuali di copertura (tra 70 e 90% in base alla dimensione d’impresa). L’effetto è che le nuove operazioni delle imprese con dipendenti fino a 499, alle quali secondo il DL Liquidità si applicano le percentuali di copertura previste per il Fondo di Garanzia per le PMI, saranno coperte all’80%, mentre le nuove operazioni di imprese con dipendenti compresi tra 500 e 5.000 saranno garantite al 90%.
Se i precedenti interventi hanno consentito di supportare le imprese nella loro ricerca di liquidità, anche il Sostegni Bis offrirà l’opportunità di accedere a risorse da investire per la crescita, affiancandosi ai numerosi bandi aperti da diversi enti.